DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DEDUZIONE IVA ED IMPOSTE PER
AUTOCARRI N1 ed/o
autovetture
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006,
n. 223 (G.U. n. 153 del
4.7.2006)
convertito, con
modificazioni, nella LEGGE 4
agosto 2006, n. 248 (S.O.G.U.
n. 186 dell'11.8.2006)
Art. 35
Misure di contrasto
dell'evasione e dell'elusione
fiscale
omissis
11. Al fine di contrastare
gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il
settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate,
sentito il Dipartimento per
i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti,
sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla
categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che
non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto
privato di persone. I
suddetti veicoli devono
essere assoggettati al
regime proprio degli
autoveicoli di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo
164 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (10) (25), ai
fini delle imposte dirette,
e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del
decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972
(8), ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO
6
dicembre 2006
(G.U. n. 289 del 13.12.2006)
Individuazione dei veicoli
che, a prescindere dalla
categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che
non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto
privato di persone, ai sensi
dell'articolo 35, comma 11,
del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del
presente provvedimento:
Dispone:
1. Ai sensi dell'art. 35,
comma 11, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, i
veicoli che, a prescindere
dalla categoria di
omologazione, risultano da
adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo per
il trasporto privato di
persone sono quelli che, pur
immatricolati o
reimmatricolati come N1,
abbiano codice di
carrozzeria F0
(Effe zero), quattro
o più posti e un
rapporto tra la potenza del
motore (Pt), espressa in KW,
e la portata (P) del
veicolo, ottenuta quale
differenza tra la massa
complessiva (Mc) e la tara
(T), espressa in tonnellate,
uguale o superiore a 180,
secondo la formula di
seguito indicata.
(Formula da utilizzare per
la determinazione del valore
di riferimento)
I = Potenza motore (Kw)
/portata (t) > o = 180
(le
condizioni devono essere:
- classe veicolo: A0 o N1
anche se trasformato da A0 o
viceversa)
- carrozzeria F0)
2.
Con successivi
provvedimenti, sentito il
Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero dei
trasporti, possono essere
individuati veicoli:
- per i quali si disapplica
il presente provvedimento,
nei casi in cui comunque non
consentono il trasporto
privato di persone;
- ai quali si estende
l'applicazione del presente
provvedimento, pur non
rientrando nei parametri di
cui al punto 1, nei casi in
cui comunque consentono
l'utilizzo per il trasporto
privato di persone