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 Le risposte alle Vostre domande sono gentilmente fornite da  collaboratori a questo portale responsabili di Agenzie Pratiche Automobilistiche.

Studio di Consulenza Automobilistica

Le indicazioni hanno valore "indicativo", vanno prese come consigli e suggerimenti ricordando che una risposta certa può dipendere da variabili territoriali e temporali da verificarsi caso per caso.

Come si recuperano i punti persi?

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Sistema “Premiale”

Chi è a 20 PUNTI e NON COMMETTE INFRAZIONI guadagna 2 PUNTI ogni BIENNIO di “buona condotta”, fino ad un massimo 30 punti (i primi due sono stati assegnati il 13/8/2005).
 
 
"Condono"

Se trascorrono DUE ANNI “indenni”, cioè senza prelievo di punti dall’ultima decurtazione, si recupera l’intero pacchetto “originario” dei 20 punti.
 
 
Sistema “Riparatorio”
(corsi a pagamento)

Dopo aver subito la prima detrazione di punti, il titolare della patente potrà frequentare un corso (di 12 ore per le pat. A e B), senza esame, presso un’Autoscuola, che farà recuperare 6 PUNTI.
Non si possono fare assenze, e col recupero non si può andare oltre i 20 punti.
Se però i punti sono stati “esauriti”, cioè si è arrivati a zero (o sotto), non si può fare il corso, in quanto è previsto il superamento dell’esame come un neo patentato (revisione della patente).

 

Qual'è il regime a cui devono essere assoggettati i SUV già trasformati in autocarro ?

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Risposta :
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEDUZIONE IVA ED IMPOSTE PER AUTOCARRI N1 ed/o autovetture

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 (G.U. n. 153 del 4.7.2006)
convertito, con modificazioni, nella LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 (S.O.G.U. n. 186 dell'11.8.2006)

Art. 35
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
omissis
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (10) (25), ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (8), ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO
6 dicembre 2006
(G.U. n. 289 del 13.12.2006)


Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.


(Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento)
I = Potenza motore (Kw) /portata (t) > o = 180

(le condizioni devono essere:
- classe veicolo: A0 o N1 anche se trasformato da A0 o viceversa)
- carrozzeria F0)

2. Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli:
- per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
- ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone

Sono esentate le auto destinate ai disabili dal pagamento della tassa automobilistica?

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Sulla base di quanto stabilito dal Ministero delle Finanze, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riguarda i veicoli, anche prodotti in serie, adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale; l’esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l’accompagnamento dei portatori di handicap.
I veicoli devono essere intestati ai portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico.
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono inviare agli Uffici delle Entrate competenti per territorio e, ove questi non siano ancora stati istituiti, alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate:
-

fotocopia della carta di circolazione (da cui risulti che il veicolo è adattato), integrata, per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della strada;

- fotocopia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, da cui risulti che la persona è stata riconosciuta portatore di handicap, a norma della Legge n.104/92, oppure copia del certificato d’invalidità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in luogo del certificato stesso, ove sia indicato che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
 - fotocopia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- infine, se il veicolo non è intestato al portatore di handicap, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è a carico dell'intestatario del veicolo.
Se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata della Direzione Regionale, al momento della presentazione della documentazione).
Per individuare l’Ufficio al quale va inoltrata la pratica, si può consultare l’elenco telefonico della provincia alla voce "Uffici Finanziari".

 

Devo sempre recarmi dal Notaio per effettuare la vendita della mia auto?

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Le misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (Dl 223/2006 articolo 7) recitano così:
        L' articolo 7 del decreto legge prevede, in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati, che l' autenticazione degli atti delle dichiarazioni aventi a oggetto tali beni e la garanzia sui medesimi potrà essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli Sportelli Telematici dell' Automobilista (Agenzie di Pratiche Automobilistiche - S.T.A.)

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